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Statuto

Siena Artificial Intelligence Network
Associazione di Promozione Sociale

Approvato il 4 novembre 2025
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Denominazione ufficiale: "Siena Artificial Intelligence Network Associazione di Promozione Sociale"

Acronimo: SAINET APS

Sede legale: Via Gorizia 3, 53100 Siena (SI)

TITOLO I
Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata "Associazione Siena Artificial Intelligence Network" (di seguito "Associazione").

La denominazione dell'Associazione sarĂ  integrata dalla locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Siena Artificial Intelligence Network A.P.S.", in sigla denominata "SAINET APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e dovrĂ  essere utilizzata obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Siena all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrĂ  istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrĂ  intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – Assenza scopo di lucro - Divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchÊ fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivitĂ  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione persegue finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale promuovendo ricerca scientifica e innovazione in ambito scientifico e tecnologico, con particolare riferimento a Intelligenza Artificiale, Scienze della Vita e High Performance Computing (HPC), anche tramite formazione, divulgazione, trasferimento di competenze e progettualitĂ  territoriale.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (CTS), l'Associazione esercita le seguenti attivitĂ  di interesse generale, in via esemplificativa e non esaustiva:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale nonchĂŠ attivitĂ  culturali di interesse sociale con finalitĂ  educativa;
  2. formazione universitaria e post-universitaria;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attivitĂ  culturali e divulgative, anche editoriali e digitali.

L'Associazione, al fine di svolgere le attivitĂ  sopra elencate:

  1. facilita l'incontro tra ricerca accademica/scientifica e sistema produttivo (in particolare locale), valorizzando le competenze universitarie e giovanili;
  2. promuove la cultura dell'innovazione mediante mediazione tecnica, co-progettazione e collaborazione interdisciplinare;
  3. sostiene reti tra studenti, ricercatori, professionisti, imprese ed enti pubblici, favorendo il dialogo tra eccellenze scientifiche e realtĂ  operative;
  4. sviluppa il capitale umano attraverso eventi, laboratori, percorsi formativi e iniziative di divulgazione accessibile alla cittadinanza;
  5. funge da catalizzatore di iniziative innovative in sinergia con enti, progetti e organizzazioni del territorio.

L'Associazione realizza le attivitĂ  di interesse generale avvalendosi dell'attivitĂ  di volontariato e/o di prestazioni di lavoro retribuito, di associati, di persone aderenti agli enti associati o di terzi, nel rispetto del CTS e della normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ex art. 6 CTS, purchÊ secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti del D.M. 107/2021, con separata evidenza in bilancio. Il Consiglio Direttivo individua annualmente le attività diverse da svolgere nel rispetto dei suddetti limiti. A mero titolo esemplificativo le attività sono:

  1. affiancamento di imprenditori/professionisti, imprese o start-up, con il fine di scalare le loro attivitĂ  operative in cambio di eventuali compensi o quote dell'attivitĂ ;
  2. erogazione di servizi materiali o digitali di carattere informatico alle imprese o alle persone fisiche;
  3. collaborazioni con enti (imprese, associazioni/societĂ , privati) per la realizzazione di prodotti o lo svolgimento di bandi italiani e/o europei.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ex art. 7 CTS, anche in via continuativa o occasionale, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi non corrispettivi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, con adeguata rendicontazione.

TITOLO II
Volontari, lavoro retribuito e associati

Articolo 5 – Volontari

L'Associazione si potrĂ  anche avvalere delle attivitĂ  prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attivitĂ  in favore della comunitĂ  e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitĂ .

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivitĂ  di volontariato, nonchĂŠ per la responsabilitĂ  civile verso terzi.

Articolo 6 – Lavoro retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16

Articolo 7 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, societĂ  ed altri soggetti che dichiarino nella domanda di ammissione di:

  1. condividere gli scopi e la finalitĂ  dell'Associazione;
  2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrĂ  essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Articolo 8 – Categorie di associati e aderenti

1. Gli associati dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. Soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono indicati nell'atto costitutivo;
  2. Soci ordinari, coloro che aderiscono successivamente, condividendo le finalitĂ  statutarie e partecipando stabilmente alla vita associativa;
  3. Soci onorari, persone fisiche che si siano particolarmente distinte per meriti, competenze o contributi rilevanti allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione delle sue finalitĂ  istituzionali.

2. Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono iscritti nel libro soci e godono dei medesimi diritti e doveri, in conformitĂ  a quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea, elettorato attivo e passivo, e partecipa alla vita dell'Associazione secondo le modalitĂ  stabilite dal presente Statuto.

3. I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo oppure cinque (5) Soci dell'Associazione e nominati dall'Assemblea ordinaria.

4. I soci fondatori e i soci onorari costituiscono congiuntamente il Comitato di Indirizzo, organo consultivo e di indirizzo generale dell'Associazione.

Il Comitato di Indirizzo:

  • assicura la continuitĂ  dei valori fondativi e dell'identitĂ  culturale dell'Associazione;
  • esprime pareri non vincolanti sulle linee strategiche e sui programmi pluriennali;
  • può proporre iniziative o raccomandazioni al Consiglio Direttivo in materia di sviluppo, partenariati e orientamento scientifico o culturale.

5. L'Associazione può altresÏ ammettere persone fisiche o giuridiche che, pur non assumendo la qualifica di associati, sostengono l'attività dell'Associazione mediante contributi, collaborazioni o altre forme di partecipazione.

Tali soggetti, denominati aderenti o sostenitori, non sono iscritti nel libro soci, non hanno diritto di voto e non possono accedere alle cariche associative, ma possono essere invitati a partecipare alle attivitĂ  o alle riunioni associative senza diritto di voto.

6. L'eventuale istituzione di nuove categorie di associati o di aderenti, nonchÊ la modifica dei relativi diritti e doveri, è deliberata dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza semplice.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitĂ  di ammissione; a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha durata annuale e si intende rinnovato con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal presente Statuto.

Esso può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 12 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni o modalitĂ  di rinnovo che violino il principio di paritĂ  dei diritti tra gli associati, introducendo criteri di ammissione o di permanenza arbitrariamente limitativi.

3. I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonchÊ per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e su tutti i quesiti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

5. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

  1. piena accettazione del presente Statuto, delle sue finalitĂ , degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote periodiche deliberate per specifiche attivitĂ ;
  3. mantenere rapporti di rispetto e collaborazione con gli altri associati e con gli organi dell'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

  1. partecipare a tutte le attivitĂ  promosse dall'Associazione;
  2. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. accedere alle cariche associative;
  4. esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

Articolo 10 – Modalità di ammissione dell'associato

1. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato, il quale potrĂ  presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerĂ  in modo definitivo nella prima riunione utile.

3. Possono essere ammessi come associati anche i soggetti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etĂ , previo consenso scritto di chi esercita la responsabilitĂ  genitoriale.

Gli associati minorenni esercitano personalmente il diritto di voto in Assemblea, ma non possono essere eletti a cariche sociali fino al compimento della maggiore etĂ .

La domanda di ammissione presentata da un minore di anni sedici deve essere sottoscritta esclusivamente da chi esercita la responsabilitĂ  genitoriale.

4. I dati personali conferiti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalitĂ  connesse alla gestione del rapporto associativo e secondo quanto indicato nell'informativa fornita all'atto della richiesta di adesione.

Articolo 11 – Quota associativa

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo e deliberato in modo uniforme per tutte le categorie di soci, salvo le eventuali esenzioni previste per specifiche categorie (es. soci onorari).

2. La quota associativa ha validitĂ  annuale e scadenza fissa al 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dal momento dell'ammissione dell'associato.

Per le nuove ammissioni effettuate nel corso dell'anno, il Consiglio Direttivo può stabilire una quota ridotta o proporzionata al periodo residuo dell'anno sociale.

3. Il versamento della quota deve essere effettuato entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento entro tali termini comporta la decadenza automatica dalla qualifica di associato per morositĂ , previa diffida scritta.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 12 – Perdita della qualifica di associato

1. Lo status di associato si perde per:

  1. recesso;
  2. decadenza per morositĂ ;
  3. esclusione.

2. Il recesso ha effetto a decorrere dalla conclusione dell'anno sociale in corso, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione.

Durante tale periodo, l'associato recedente conserva la possibilitĂ  di partecipare alle attivitĂ  e di usufruire dei servizi associativi, ma non ha diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota associativa giĂ  versata.

Il recesso comporta la perdita dello status di associato e la cancellazione dal libro soci alla data di decorrenza del recesso.

L'associato che recede può, in ogni momento, presentare nuova domanda di ammissione secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. La qualifica di associato ha durata annuale e si intende rinnovata con il versamento della quota associativa nei successivi trenta (30) giorni dalla scadenza dell'anno di iscrizione.

Decorso tale termine senza che il versamento sia effettuato, il Consiglio Direttivo può concedere un ulteriore termine di quindici (15) giorni per regolarizzare la posizione, dandone comunicazione all'associato.

4. Trascorsi inutilmente anche tali termini, l'associato è dichiarato decaduto per morosità con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato decaduto può in ogni momento presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

5. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

  1. quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
  2. quando arrechi, con il proprio comportamento o con le proprie azioni, danni morali o materiali all'Associazione, ovvero adotti condotte in contrasto con le sue finalitĂ  o tali da ledere la sua onorabilitĂ  e il suo buon nome.

6. Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni, la quale si pronuncia in via definitiva nella prima riunione utile.

TITOLO III
Organi dell'associazione

Articolo 13 – Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

2. Il Collegio dei Soci Fondatori e il Comitato Tecnico-Scientifico sono organi facoltativi, istituiti con deliberazione dell'Assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo, al verificarsi di particolari esigenze organizzative, progettuali o di crescita dell'Associazione, ovvero al superamento di parametri dimensionali o economici individuati dal Consiglio Direttivo. La deliberazione che istituisce tali organi deve definirne la composizione, le modalitĂ  di nomina e revoca, la durata in carica, le funzioni e i poteri, nel rispetto dei principi di democraticitĂ , trasparenza e partecipazione previsti dal D. Lgs. 117/2017.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 14 – Assemblea dei soci: competenze inderogabili

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D.lgs. n. 117/2017.

Gli associati minorenni esercitano personalmente il diritto di voto in Assemblea; al compimento della maggiore etĂ , essi acquisiscono il diritto ad essere candidati alle cariche associative (art. 10).

2. All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo le modalitĂ  disciplinate dall'articolo 19 del presente Statuto, dedicato alle elezioni del Consiglio Direttivo;
    l'Assemblea approva la lista dei candidati, che determina automaticamente il numero dei componenti del Consiglio;
    le cariche associative interne (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali altre) sono attribuite dal Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione successiva all'elezione;
  3. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed eventuali altri organi sociali;
  4. approvare le linee generali del programma di attivitĂ  dell'Associazione;
  5. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  6. deliberare sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilitĂ  nei loro confronti;
  7. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi o dagli aspiranti associati non ammessi;
  8. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

Articolo 15 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

2. La convocazione deve indicare in modo specifico le parti dello Statuto oggetto di modifica e il testo delle variazioni proposte.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. Le deliberazioni di modifica statutaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che le modifiche riguardino la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. Le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea devono essere comunicate al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini di legge, a cura del Presidente o del soggetto incaricato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Convocazione assemblea soci

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivate esigenze, il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo:

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo idoneo (consegna a mano, lettera, e-mail, PEC o altro sistema che garantisca prova dell'avvenuto recapito) e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, nonchĂŠ la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente o, in mancanza, da un Presidente di seduta eletto dall'Assemblea tra gli associati presenti aventi diritto di voto. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario verbalizzante, scelto tra i soci o tra i membri del Consiglio Direttivo.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolaritĂ  delle deleghe, la validitĂ  della convocazione e, in generale, il diritto di intervento e di voto dei partecipanti.

6. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nonchĂŠ, in caso di votazioni, anche dagli eventuali scrutatori designati.

Articolo 17 – Validità e partecipazione assemblea associati

1. Per la validitĂ  delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sÊ stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

2. Nelle deliberazioni aventi ad oggetto la responsabilitĂ  o l'interesse personale di uno o piĂš amministratori, gli stessi si astengono dal voto.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà piÚ uno (1/2 + 1) degli associati in seconda convocazione.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima o seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 36 del presente Statuto.

7. L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 30.

Articolo 18 – Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

Articolo 19 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati tra i soci aventi diritto di voto, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

2. Le candidature al Consiglio Direttivo sono presentate in forma di lista, composta da un numero di candidati non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9).

Ogni lista deve indicare il nominativo del proprio capolista e può essere sottoscritta da almeno tre (3) associati aventi diritto di voto.

Le liste devono essere depositate presso il Consiglio Direttivo uscente almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva.

3. L'Assemblea riceve le liste ammesse e procede alla votazione.

Ogni associato avente diritto di voto può esprimere una sola preferenza di lista.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea assunta all'unanimitĂ .

4. È proclamata eletta la lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

I candidati compresi nella lista eletta assumono la carica di membri del Consiglio Direttivo, il cui numero effettivo coincide con quello dei candidati della lista stessa.

5. In caso di paritĂ  di voti tra due o piĂš liste si procede mediante ballottaggio.

6. Entro trenta (30) giorni dalla proclamazione dei risultati, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per attribuire, al proprio interno, le cariche associative di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali altre funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

7. Qualora, a seguito della proclamazione, il numero dei membri eletti risulti insufficiente a garantire il regolare funzionamento dell'organo o la copertura delle funzioni associative previste, il nuovo Consiglio Direttivo può deliberare, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, l'integrazione del proprio organico mediante cooptazione di ulteriori membri tra i soci aventi diritto di voto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dallo Statuto.

Le nomine cosĂŹ effettuate devono essere sottoposte a ratifica della prima Assemblea utile, da tenersi entro trenta (30) giorni dalla nomina.

8. Tutte le operazioni di voto sono coordinate da un Presidente di seggio, designato dal Presidente dell'Assemblea tra i soci non candidati, che sovrintende alla regolaritĂ  dello scrutinio e redige apposito verbale delle operazioni di voto.

9. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, si applica quanto previsto dal seguente articolo relativo alla sostituzione dei componenti; l'Assemblea conserva la competenza a ratificare le eventuali nuove nomine.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre (3) e un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea degli associati ai sensi del presente Statuto.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2382 del Codice civile in materia di cause di ineleggibilitĂ  e decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni a decorrere dalla data del suo insediamento e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo che non ricopra una carica fondamentale (Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere), il Consiglio, entro trenta (30) giorni, delibera se procedere o meno alla sua sostituzione.

Qualora decida di individuare un nuovo membro, il Consiglio provvede alla nomina provvisoria di un sostituto, la cui designazione deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi trenta (30) giorni.

Il consigliere subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti che ricoprano ruoli fondamentali (Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere), il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro quindici (15) giorni per procedere alla nomina di un sostituto ad interim tra i suoi membri, che resterĂ  in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, chiamata a ratificare o modificare la designazione.

In tale periodo, il sostituto esercita tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica, con piena validitĂ  degli atti compiuti.

5. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo si intende decaduto.

In tale circostanza, il Presidente uscente deve convocare, entro quindici (15) giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio.

6. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutte le cariche sono rieleggibili e revocabili dal Consiglio stesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio Direttivo è investito dei piÚ ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea.

Nell'ambito delle linee generali approvate dall'Assemblea, il Consiglio ha piena autonomia di spesa e di organizzazione, potendo adottare ogni decisione necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

8. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni operative o gestionali a singoli componenti, determinandone limiti e modalità di esercizio.

Per motivi di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo obbligo di ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 21 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o piÚ dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 30.

Articolo 22 – Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

  1. redige i programmi di attivitĂ  sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
  2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  3. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attivitĂ  sociale;
  5. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
  6. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  7. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
  8. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalitĂ  di versamento tramite regolamenti interni;
  9. delibera l'eventuale svolgimento di attivitĂ  diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attivitĂ  di interesse generale;
  10. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  11. svolge tutte le altre attivitĂ  necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 23 – Convocazioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrĂ  nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrĂ  opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrĂ  essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 24 – Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessitĂ .

Articolo 25 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e collabora attivamente alla realizzazione delle finalitĂ  istituzionali e operative dell'Associazione.

Egli partecipa alla gestione delle attivitĂ , alla pianificazione strategica e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, operando in costante coordinamento e collaborazione con il Presidente.

2. Il Vicepresidente può essere incaricato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo di sovrintendere a specifici settori di attività o di rappresentare l'Associazione presso enti, istituzioni o soggetti terzi, anche con poteri di firma su determinati atti o documenti.

3. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, il Vicepresidente ne assume automaticamente tutte le funzioni, comprese la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, fino al rientro del Presidente o, in caso di vacanza della carica, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

4. Gli atti compiuti dal Vicepresidente nell'esercizio delle funzioni sostitutive del Presidente hanno pieno valore legale e vincolano l'Associazione a tutti gli effetti di legge.

5. Il Vicepresidente riferisce periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo sulle attivitĂ  svolte nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 26 – Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario cura l'attivitĂ  amministrativa dell'Associazione.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, registro degli associati) e la documentazione amministrativa.

Cura la corrispondenza dell'Associazione e assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere è responsabile della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Tiene aggiornata la contabilitĂ , cura la conservazione della documentazione contabile e dei registri finanziari, provvede agli incassi e ai pagamenti in conformitĂ  alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è espressamente delegato ad operare sul conto corrente bancario e postale dell'Associazione, con firma singola o congiunta secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Può altresÏ essere delegato dal Presidente per l'esecuzione di specifici adempimenti di carattere finanziario o per la gestione di fondi destinati a progetti o attività dell'Associazione.

3. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 27 – L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 30.

3. L'Organo di Controllo potrĂ  essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo:

6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 28 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo, se istituito, è composto dai soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che risultano indicati nell'atto costitutivo a cui si vanno ad aggiungere i Soci onorari, individuati nelle modalità descritte all'articolo 8 del presente Statuto.

2. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e garanzia volte ad assicurare la coerenza delle attivitĂ  dell'Associazione con le finalitĂ  originarie e i principi ispiratori.

3. In particolare, il Comitato:

  1. esprime pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie, sui programmi pluriennali e sulle linee strategiche;
  2. vigila sulla conservazione dell'identitĂ  e delle finalitĂ  originarie dell'Associazione;
  3. può proporre iniziative e attività coerenti con gli scopi sociali.

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Collegio hanno valore consultivo e non vincolante.

5. Tale organo è istituito con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Articolo 29 – Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito, è organo consultivo dell'Associazione in materia di ricerca, innovazione e sviluppo tecnico-scientifico.

2. È composto da esperti, ricercatori o professionisti di comprovata competenza nei settori di interesse dell'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato ha funzioni di supporto e consulenza tecnico-scientifica, in particolare:

  1. formula proposte e pareri su progetti di ricerca, formazione e divulgazione;
  2. collabora all'elaborazione dei programmi scientifici e culturali;
  3. favorisce relazioni con enti di ricerca, universitĂ  e istituzioni affini.

4. Le modalitĂ  di funzionamento, la durata in carica e i criteri di nomina dei componenti sono definiti da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

5. Le funzioni del Comitato sono consultive e propositive e non interferiscono con le competenze degli organi deliberativi dell'Associazione.

6. Tale organo è istituito con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Articolo 30 – Riunioni di tutti gli organi sociali in video-conferenza

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piĂš luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di paritĂ  di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

  1. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identitĂ  e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrĂ  dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

TITOLO IV
Patrimonio dell'associazione

Articolo 31 – Il patrimonio e le risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietĂ  dell'Associazione;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  1. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  2. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivitĂ 
  4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietĂ  dell'Associazione;
  5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
  6. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attivitĂ  di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalitĂ  sociali dell'associazione;
  9. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Articolo 32 – Non trasmissibilità della quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietĂ  o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO V
Scritture contabili e bilancio

Articolo 33 – I libri sociali e diritto consultazione degli associati

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 34 – Il bilancio/rendiconto annuale

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione e si chiude il 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 200.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ  diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. Il bilancio sarĂ  depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 35 – Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attivitĂ  occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarĂ  depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

TITOLO VI
Scioglimento dell'associazione e devoluzione patrimonio ad altri ETS

Articolo 36 – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i ž (tre quarti) degli associati.

Articolo 37 – Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o piĂš liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Articolo 38 – Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Scarica Statuto completo in PDF

Statuto approvato dall'Assemblea dei soci fondatori in data 4 novembre 2025.